Codice Civile art. 144


INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE E RESIDENZA DELLA FAMIGLIA
1. I coniugi concordano tra loro l' indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
2. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l' indirizzo concordato.

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