Codice Civile art. 1313


INSOLVENZA DI UN CONDEBITORE IN CASO DI RINUNZIA ALLA SOLIDARIETA'
1. Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo fra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.

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