Codice Civile art. 123


SIMULAZIONE
1. Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
2. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
(Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. )

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