Codice Civile art. 114


abrogato [MATRIMONIO DEL RE IMPERATORE E DEI PRINCIPI]
[1. Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.
2. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme].
(Articolo da ritenersi abrogato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.)

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