Codice Civile art. 1099


SOSTITUZIONE DI ACQUA VIVA
1. Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d' acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l' assicurazione al fondo dominante di un corpo d' acqua viva, la cui quantità è determinata dall' autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1099"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti