Codice Civile art. 1083


DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' D'ACQUA
1. Quando la quantità di acqua non è stata determinata, ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo, s' intende concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l' uso necessario e impedito l' eccesso.
2. Se però è stata determinata la forma della bocca e dell' edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si è posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non è ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall' articolo precedente.

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