Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 1083


1. Le donazioni fatte da persone che non avevano figli o discendenti legittimi viventi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante, benchè postumo, che sia nato vivo e vitale, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio quando però sia nato dopo la donazione.
2. Ove si tratti di donazioni reciproche, la revocazione della donazione per la sopravvenienza di prole ad uno dei donanti produce anche la revocazione della donazione fatta dall'altro.

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