I meri atti giuridici (vale a dire gli atti umani consapevoli e volontari) possono essere distinti sulla base di due specie generali.
Vengono a questo proposito in esame gli
atti leciti, cioè conformi alle prescrizioni dell'ordinamento giuridico
e gli
atti illeciti, cioè posti in essere in violazione di doveri giuridici (si pensi a quello di amplissima portata di cui all'art.
2043 cod.civ.) come tali, conseguentemente, produttivi di una lesione rispetto a situazioni giuridiche soggettive ritenute meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento
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.
Nell'ambito degli atti giuridici leciti è possibile compiere ulteriori distinzioni.
Così, secondo gli interpreti, si parla di
operazioni (o anche condotte materiali, comportamenti) consistenti in attività concrete di modificazione della realtà esteriore (es: l'impossessamento di un bene mobile) e di
dichiarazioni o partecipazioni, consistenti in atti di linguaggio intesi a manifestare ad altri soggetti il pensiero, l'opinione dell'agente o anche la volontà di costui (in quest'ultima specie devono essere annoverati gli atti negoziali)
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.
In riferimento alle operazioni o condotte materiali, si pensi all'
occupazione, alla quale consegue l'acquisto a titolo originario della proprietà, alla
assunzione della residenza, quest'ultima consistente in una semplice condotta materiale, ancorchè accompagnata dalla dichiarazione della persona effettuata al Comune interessato.
Nel novero delle
dichiarazioni si pongono invece le
dichiarazioni di scienza, consistenti in atti mediante i quali si comunica ad altri soggetti di essere a conoscenza di una determinata situazione avente valenza giuridica (es.: confessione, una perizia, il riconoscimento di figlio naturale).
Occorre notare che esistono anche
atti giuridici consistenti in una manifestazione di volontà (di modo che si potrebbe essere tentati da una classificazione in termini negoziali)
che non rilevano per la volontà che si trova in essi manifestata, bensì in relazione alla semplice volontarietà della manifestazione (intesa come condotta cosciente e volontaria consistente in una manifestazione di volontà). In questo ambito rinviene collocazione la
promessa di matrimonio che, secondo l'opinione preferibile
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, deve essere qualificata come mero atto giuridico e non come atto negoziale.
Come meglio si dirà
aliunde, nella promessa bilaterale di matrimonio, i nubendi manifestano il comune intento di vincolarsi alle future nozze, ma l'effetto non corrisponde a questa intenzione. La legge, infatti, prevede che dalla promessa non sorga alcun obbligo (art.
79 cod.civ.), rilevando unicamente ai fini della restituzione dei doni e del risarcimento dei danni (artt.
80 ,
81 cod.civ.).

Un'analisi separata dovrà essere condotta in relazione ai c.d.
atti dovuti, locuzione con la quale si distinguono atti aventi natura giuridica non omogenea. Il punto non è dunque quello di comprendere tale specie nell'ambito dei meri atti o degli atti negoziali, bensì quello di analizzarne la portata per ogni singola fattispecie che può ritenersi compresa nel
genus, onde a posteriori tentare un quadro costruttivo
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Note
nota1
Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.108.
top1nota2
Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.159.
top2nota3
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.193.
top3nota4
Torrente-Schlesinger, cit., p.160.
top4 Bibliografia
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002