A seguito della cessione dell’unica azienda
nota1 il cedente perde lo
status di imprenditore e, di conseguenza, la tassazione delle eventuali plusvalenze produttive di reddito d’impresa non può in alcun modo essere rateizzata in esercizi futuri, ma deve
necessariamente essere esaurita nell’esercizio in cui è realizzata (artt. 58, comma 1, e 86, comma 4, D.P.R. n. 917/1986). Tuttavia, in considerazione della durata della formazione pluriennale del plusvalore (derivante dall’esercizio pluriennale dell’impresa), occorre distinguere:
- se l’azienda ceduta è stata posseduta da più 5 anni, l’imprenditore può optare, nella dichiarazione dei redditi, per il regime agevolativo della tassazione separata ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, cioè applicazione dell’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio precedente. La scelta va effettuata nel periodo di imposta in cui la plusvalenza è imputabile come componente positivo del reddito di impresa. Per i collaboratori dell’impresa familiare e per il coniuge non imprenditore dell’azienda coniugale gestita dall’altro coniuge, la tassazione separata è applicata direttamente sulla quota di plusvalenze di loro competenza, salvo la facoltà di optare nella dichiarazione dei redditi per la tassazione ordinaria. Ai soci di società personali non spetta mai la tassazione separata;
- se è posseduta da meno 5 anni, è sempre esclusa la tassazione separata e la plusvalenza concorre alla formazione del reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata secondo il regime di tassazione ordinario.
Note
nota1
La plusvalenza derivante dalla cessione è soggetta solo ai fini IRPEF ed IRES; è, invece, esclusa dalla base imponibile IRAP (C.M. 4 giugno 1998, n. 141/E).
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