Se è ceduto solo un
ramo dell’azienda, ovvero solo una tra le diverse aziende possedute dallo stesso imprenditore, il cedente non perde la qualifica di imprenditore (artt. 58, comma 1, e 86, commi 2 e 4, D.P.R. n. 917/1986).
Ai fini della tassazione occorre distinguere:
a) se l’azienda (o il ramo) è posseduta da più di 5 anni, la plusvalenza è in via
alternativa:
- tassata in modo ordinario ed a scelta dell’imprenditore per intero nell’esercizio di realizzo ovvero rateizzata per quote costanti in 5 esercizi a decorrere da quello di realizzo;
- soggetta a tassazione separata se è richiesto nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio in cui la plusvalenza è imputabile come componente positivo del reddito di impresa (applicando sulla plusvalenza l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio precedente, cfr. art. 17, comma 2, D.P.R. n. 917/1986). Ai soci di società personali non spetta mai la tassazione separata;
b) se l’azienda (o il ramo di azienda) è posseduta da
meno di 5 ma
almeno da 3 anni (
un anno per le società sportive professionistiche), la plusvalenza è assoggettata a
tassazione ordinaria (per intero o rateizzata) con esclusione della tassazione separata;
c) se l’azienda (o il ramo di azienda) è posseduta da
meno di 3 anni, la plusvalenza è sempre soggetta a tassazione ordinaria per
intero nell’esercizio di realizzo, senza alcuna possibilità di rateizzazione, né tanto meno di tassazione separata.