Cee del 2000 numero 35 art. 4


1. Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.

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