Cee del 2000 numero 35 art. 2


Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "transazioni commerciali": contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo;

"pubblica amministrazione": qualsiasi amministrazione o ente, quali definiti dalle direttive sugli appalti pubblici [92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE, inclusa 93/38/CEE];

"impresa": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;

2) "ritardi di pagamento": l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;

3) "riserva di proprietà": l'accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

4) "tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento": il tasso di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a tasso fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse si riferisce al tasso di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a tasso unico e le aggiudicazioni a tasso variabile;

5) "titolo esecutivo": ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciati da un tribunale o a altra autorità competente, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore; esso comprende le decisioni, le sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi anche se il debitore abbia proposto impugnazione.

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