Cee del 1978 numero 855 art. 32


CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di tre anni a decorrere dalla notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Tuttavia si può prevedere un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 per l'applicazione di queste disposizioni alle "unregistered companies" nel Regno Unito e nell'Irlanda.
3. Gli Stati membri possono non applicare gli articoli 13, 14 e 15 per quanto concerne i detentori di obbligazioni e di altri titoli convertibili in azioni se al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 la posizione di tali detentori in caso di fusione è stata preventivamente fissata nelle condizioni di emissione.
4. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle fusioni o alle operazioni assimilate alle fusioni per la preparazione o realizzazione delle quali è stato già compiuto al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 un atto o una formalità prescritti dalla legge nazionale.

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