Cee del 1978 numero 855 art. 22


1. Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della fusione solo alle condizioni seguenti:
a) la nullità dev'essere dichiarata con sentenza;
b) una fusione efficace ai sensi dell'articolo 17 può essere dichiarata nulla solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l'atto pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell'assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale;
c) l'azione di nullità non può - essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la fusione è opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata;
d) quando è ancora possibile eliminare l'irregolarità suscettibile di provocare la nullità della fusione, il giudice competente assegna alle società interessate un termine di sanatoria;
e) la sentenza che dichiara la nullità della fusione è resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE;
f) l'opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conformemente alla direttiva 68/151/CEE;
g) la sentenza che dichiara la nullità della fusione non pregiudica per sé stessa la validità degli obblighi della società incorporante o degli obblighi assunti nei confronti di essa anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data indicata all'articolo 17;
h) le società che hanno partecipato alla fusione rispondono solidalmente degli obblighi della società incorporante indicati alla lettera g).
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la legislazione di uno Stato membro può anche far dichiarare la nullità della fusione da parte di un'autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Le lettere b), d), e), f), g) e h) si applicano per analogia all'autorità amministrativa. Questa procedura di nullità non potrà più essere intrapresa dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 17.
3. Sono salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una fusione dichiarata in seguito ad un controllo della fusione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo.

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