Categorie di quote con esclusione dei diritti di controllo ex art. 2476 comma 2 cc


Massima

(1) La start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può statutariamente prevedere, ai sensi dell’art. 26 comma 2 D.L. 179/2012, l'emissione di categorie di quote per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476 comma 2 c.c.). In ogni caso spetta ai soci titolari di dette partecipazioni il diritto di ispezionare il libro delle decisioni dei soci, in quanto documenti espressione della volontà dei soci stessi.

(2) Ai sensi dell’art. 31 comma 4 D.L. 179 /2012 - convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – le categorie di quote di cui sopra “mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte” in costanza della sussistenza dei requisiti di impresa start up innovativa.

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