Cass. Pen. sez. VI del 2015 numero 32514 (23/07/2015)



La falsa rappresentazione della qualità di intermediario incaricato della vendita di un immobile di proprietà di altri soggetti - realizzata mostrando un preliminare di vendita dal quale risulta la legittimazione ad effettuare l'acquisto dell'immobile - e l'esibizione di un atto di compravendita non firmato valgono a realizzare la condotta di truffa, anche se non viene omesso di rendere noto all'acquirente l'appartenenza del bene ad altri soggetti.

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