Cass. pen., sez. IV del 1988 (10/03/1988)


Le attribuzioni e le competenze relative all'attuazione delle misure antinfortunistiche possono di fatto competere anziché ai titolari dell'impresa, ai dirigenti ed ai preposti; tuttavia ai fini della responsabilità delegata è indispensabile che sia dimostrata la devoluzione dell'imprenditore ad un collaboratore dell'impresa delle competenze direttamente inerenti all'adozione e sorveglianza delle misure di prevenzione.

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