Cass. civile, sez. Unite del 2010 numero 4062 (22/02/2010)


La natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni gia' iscritte e di quelle future per le societa' di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parita' di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di societa', si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicita', che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall'insieme delle norme pregresse e di quelle novellate, che, per analogia iuris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa delle societa' di persone.

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