Cass. civile, sez. Unite del 2003 numero 10896 (10/07/2003)


In tema di responsabilità precontrattuale sussiste la giurisdizione sia dello Stato del luogo in cui venne posto in essere il comportamento del danneggiante che la parte danneggiata assume non essere conforme a buona fede, sia dello Stato del luogo (eventualmente diverso) in cui la danneggiata ha inizialmente subito il danno causato da quel comportamento. (Nella specie quest'ultimo luogo viene individuato nella sede della Società danneggiata ove essa ha avuto conoscenza della volontà della controparte di non addivenire alla conclusione del contratto).

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