Cass. civile, sez. Unite del 1994 numero 9871 (22/11/1994)


In tema di distanze legali, al fine di escludere l’applicabilità delle limitazioni previste dall'art. 17 della cd. "legge ponte" del 6 agosto 1967, n.765, è necessario che il regolamento edilizio provveda direttamente sulle distanze, in quanto solo in tal caso viene meno l'esigenza dell'indicata norma suppletiva, la cui finalità è d'impedire che, in mancanza di regole urbanistiche, attività costruttiva si svolga senza rispetto del decoro edilizio, dell'igiene e della salubrità indispensabili per l'ordinato sviluppo del territorio. Pertanto, qualora il regolamento edilizio sia privo di disposizioni sulle distanze legali, devono applicarsi quelle previste dall'art. 17 legge cit., non già la disciplina dell'art. 873 cod. CIV.

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