Cass. civile, sez. Unite del 1990 numero 1589 (01/03/1990)


Nella disciplina urbanistica di cui alla legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765, un diritto soggettivo alla edificazione, tutelabile con azione risarcitoria contro il comune davanti al giudice ordinario, sorge solo per effetto del rilascio della licenza, ovvero a seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento di revoca della licenza in precedenza concessa, mentre, in caso contrario, pur in presenza di annullamento da parte del predetto giudice amministrativo del rifiuto della licenza medesima, la posizione del privato ha consistenza di mero interesse legittimo. Tale principio non soffre deroga nel caso di stipulazione di convenzioni edilizie, nell'ambito dei piani di lottizzazione ad iniziativa privata, in quanto queste convenzioni non toccano il potere discrezionale dell'amministrazione municipale di negare l'autorizzazione all'edificazione, in relazione ad esigenze di ordine pubblicistico.

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