Cass. civile, sez. Unite del 1986 numero 6220 (23/10/1986)


In tema di tutela dei minori, i provvedimenti, che limitino od escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell' art.. 317 bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell' art.. 333 cod. civ., o che dispongano l' affidamento contemplato dall' art.. 4 secondo comma della legge 4 maggio 1983 n.. 184 (che richiama il citato art.. 330 cod. civ.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell' art.. 111 della costituzione, in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso, privo di un vero e proprio contraddittorio, non statuiscono in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la loro revocabilità e modificabilità per motivi sia sopravvenuti che preesistenti, e si esauriscono pertanto in un governo di interessi sottratti all' autonomia privata, senza risolvere un conflitto su diritti contrapposti.

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