Cass. civile, sez. Unite del 1983 numero 3078 (05/05/1983)
La stretta connessione, fra il procedimento relativo alla ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, e quello conseguente alla proposizione della relativa domanda e rivolto all'accertamento del suo fondamento nel merio, comporta che al convenuto, il quale si sia costituito nel primo, difendendosi nel merito e senza mettere in discussione la giurisdizione del giudice adito, con conseguente accettazione tacita di detta giurisdizione, resta preclusa ogni possibilità di successiva contestazione della medesima.