Cass. civile, sez. Unite del 1983 numero 1756 (09/03/1983)


L'art. 2096, comma primo, Codice civile, secondo il quale l'assunzione in prova del lavoratore deve risultare da atto scritto, introduce un'ipotesi di forma scritta ad substantiam, riconducibile nella previsione dell'art. 1350, n. 13, Codice civile, in relazione alla esigenza di tutelare l'interesse del lavoratore medesimo al carattere definitivo del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di tale forma comporta la nullità della clausola di prova e la definitivitá della costituzione del rapporto di lavoro.

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