Cass. civile, sez. Unite del 1982 numero 1676 (15/03/1982)


Nella vendita di cosa altrui, la quale non integra una promessa del fatto del terzo, in quanto con essa il venditore assume in proprio l'obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contratto ed all'eventuale risarcimento del danno spetta non soltanto al compratore che ignori l'altruitá del bene, secondo la previsione dell'art. 1479, Codice civile, ma anche al compratore che sia consapevole di tale altruitá, in applicazione dei principi generali fissati dagli art. 1218, 1223 e 1453, Codice civile, in relazione all'art. 1476 n. 2, Codice civile, qualora, scaduto il termine (fissato dal contratto o dal giudice) entro il quale il venditore deve procurarsi la titolarità del bene venduto, il venditore medesimo non superi la presunzione di colpa nell'inadempimento, fornendo la prova che lo stesso sia determinato da impossibilitá della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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