Cass. civile, sez. Unite del 1966 numero 2006 (23/07/1966)


In tema di usi civici, venuta meno per effetto dell'intervenuta conciliazione, l'appartenenza al demanio comunale del terreno oggetto della controversia, esula la competenza giurisdizionale del commissario per gli usi civici, in quanto, una volta trasformata la natura del bene da demaniale in privata, ogni contestazione che insorga in ordine a tale bene, che ha cessato di essere demaniale, non può che riguardare diritti patrimoniali privati, devoluti, come tali, alla cognizione esclusiva del giudice ordinario, quan'anche sorga questione, con carattere di pregiudizialità rispetto all'azione proposta, in ordine alla natura originaria del bene medesimo. Nelle controversie per regolamento di confini, il valore della causa, ai fini della competenza, si desume da quello della zona di terreno in contestazione e, ove questa non sia determinata, dal valore risultante dagli atti, perchè solo se questi non offrano elementi per la stima, la causa può ritenersi di valore determinabile. Pertanto è consentito al giudice di far riferimento al tributo diretto verso lo stato gravante sull'intero immobile dell'attore, per determinare, con criterio di proporzione e di approssimazione, il valore della minore zona controversa, anzichè dichiarare la causa di valore indeterminabile. Gli alberi, secondo l'espresso disposto dell'art.812 cod.civ. sono considetari beni immobili; pertanto, nelle controversie ad essi inerenti, la competenza per valore non può determinarsi se non con il criterio del calcolo del tributo verso lo Stato gravante sul fondo sul quale insistono. Nell'azione di regolamento di confini, così come in quella di rivendicazione, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ove il fondo o i fondi, i cui confini debbono essere delimitati, appartengono a più proprietari, essendo ciascun condomino legittimato attivamente e passivamente all'esercizio di tali azioni e di tutte le altre a tutela della proprietà della cosa comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri condomini. In tema di regolamento di confini, il riferimento al criterio sussidiario delle mappe catastali, indicato dall'ultimo comma dell'art. 950 cod.civ., non va letto soltanto nel caso di mancanza assoluta e obiettivadi altri elementi di prova ma anche quando questi, per la loro consistenza e attendibilità, risultano comunque inidonei ad una determinazione esatta del confine.

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