Cass. civile, sez. Lavoro del 2013 numero 26637 (28/11/2013)




Il danno per la mancata disponibilità di un immobile, da parte di un imprenditore commerciale, è in re ipsa, considerata l’impossibilità per costui di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso: ne consegue che in caso di mancato adempimento del contratto di compravendita immobiliare da parte del promittente venditore per la determinazione in via equitativa del risarcimento del danno in favore della società immobiliare promissaria acquirente ben può farsi riferimento al cosiddetto danno figurativo, costituito dal valore locativo del cespite.

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