Cass. civile, sez. Lavoro del 1999 numero 14755 (30/12/1999)


Si ha trasferimento d'azienda, assoggettato, quanto ai rapporti di lavoro dei dipendenti, alla disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ., quando l'oggetto del trasferimento sia costituito da un complesso funzionale di beni idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, onde l'alienazione totale o parziale dei beni aziendali non comporta sempre e necessariamente il contemporaneo trasferimento d'azienda, potendo questa proseguire i suoi scopi con altri beni e servizi; ne consegue che, in ipotesi di alienazione di tutti gli elementi concorrenti alla formazione di un'azienda, il giudice di merito, con indagine sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata, deve accertare quale sia stato, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto, allo scopo di accertare se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un trasferimento d'azienda tra la Banca Popolare S.Maria Assunta di Castelgrande in L.C.A. e la SpA Monte dei Paschi di Siena, rilevando che i beni, le attività e le passività cedute dal primo al secondo istituto di credito dovevano ritenersi atomisticamente considerati, mancando la prova che essi integrassero un compiuto strumento d'impresa, atteso che, all'epoca della cessione, la Banca Popolare già da oltre un anno aveva cessato di operare in seguito alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e al licenziamento dei dipendenti).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1999 numero 14755 (30/12/1999)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti