Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 7629 (19/08/1996)


Le dimissioni del lavoratore - che costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro - soggiacciono, ai sensi dell' art. 1324 cod. civ., in quanto atto tra vivi avente contenuto patrimoniale, alle norme che regolano i contratti, comprese quelle in tema di annullabilità per vizi della volontà ed in particolare, ai sensi degli artt. 1428, 1429 n. 4 e 1431 cod. civ., per errore di diritto - che si verifica quando l' errore riguarda l' esistenza (o la permanenza in vigore) o il contenuto e la portata di una norma giuridica ovvero il modo la stessa deve essere interpretata o applicata -, fermo restando che, in quest' ultima ipotesi, l' errore deve essere riconoscibile dal destinatario delle dimissioni.

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