Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 2653 (26/03/1996)


La controversia relativa ad un rapporto di agenzia appartiene, ai sensi dell'art. 409 n. 3, c.p.c., alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro solo quando detto rapporto si concreti in una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, il che è da escludere per difetto del carattere personale della prestazione dell'agente, quando questi sia una società di persone o di capitali regolare o irregolare.

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