Cass. civile, sez. Lavoro del 1994 numero 8229 (07/10/1994)


La quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra quindi, tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo; ne consegue che l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) attestato dalla quietanza può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 cod. civ. perché venga meno l'efficacia della confessione, per cui sono da ritenersi irrilevanti il dolo e la simulazione

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