Cass. civile, sez. Lavoro del 1994 numero 2634 (19/03/1994)


Secondo la disciplina normativa del contratto di agenzia, il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è elemento non essenziale ma naturale del contratto stesso ed è, quindi, derogabile per volontà delle parti, con l'ulteriore conseguenza che la deroga all'esclusiva in favore dell'agente comporta che a questo non spetta il diritto, sancito dall'art. 1748 cod. civ., alla provvigione per gli affari conclusi nella zona direttamente dal preponente; tale derogabilità è prevista anche dalla disciplina collettiva dei rapporti tra imprese assicuratrici ed agenti di assicurazione in gestione libera, di cui all'art. 6 dell'accordo economico collettivo nazionale del 10 ottobre 1951, reso efficace "erga omnes" con il D.P.R. del 18 marzo 1961, n. 387.

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