Cass. civile, sez. Lavoro del 1992 numero 13459 (19/12/1992)


Il principio posto dall' art. 1339 cod. civ. (inserzione automatica di clausole) non è invocabile nell' ipotesi in cui non si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto a norme imperative di legge ma solo l' integrazione di lacune della manifestazione della volontà negoziale, al fine, peraltro, di ottenere non già effetti derivanti dall' applicazione della norma imperativa ma effetti del tutto diversi, che possono dipendere solo dalle pattuizioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la disciplina contrattuale relativa alla distribuzione su cinque giorni del lavoro settimanale dei piazzisti, potesse essere integrata con la disciplina in tema di limiti all' orario di lavoro, di cui al R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, per derivarne la riduzione contrattuale dell' orario a quaranta ore settimanali e quindi il diritto ad un compenso ulteriore per il lavoro svolto - di sabato - oltre l' orario contrattuale ma entro i limiti legali).

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