Cass. civile, sez. Lavoro del 1992 numero 11699 (28/10/1992)


L'intimazione o richiesta di pagamento, ai fini della costituzione in mora di una persona giuridica non deve necessariamente contenere l'indicazione - non imposta da alcuna norma di legge, né indispensabile - dell'organo che ne ha la rappresentanza legale nei rapporti esterni, essendo, invece, necessario e sufficiente che l'atto venga indirizzato alla persona suddetta, identificata come debitrice, e venga alla medesima recapitato mediante consegna a soggetto abilitato a riceverlo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1992 numero 11699 (28/10/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti