Cass. civile, sez. Lavoro del 1991 numero 13193 (07/12/1991)


Secondo la disciplina dell' art. 10 del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, la risoluzione del rapporto costituitosi in forza dell' autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell' assicurazione obbligatoria, per effetto del mancato o ritardato versamento dei contributi nel termine di legge, dipende dalla volontà dell' assicurato, che può essere esclusa solo se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile all' assicurato (art. 1218 cod. civ.) concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l' esecuzione della prestazione. Tale ipotesi è configurabile ove non venga soddisfatta la richiesta dell' interessato di rilascio ai sensi dell' art. 7 del D.P.R. citato dei necessari bollettini di conto corrente postale; l' INPS non è peraltro tenuta ad inviare detti bollettini al domicilio dell' assicurato né a comunicare la messa a disposizione degli stessi.

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