Cass. civile, sez. Lavoro del 1990 numero 1133 (15/02/1990)


Il danno per il ritardato adempimento della prestazione pensionistica, dovuta dall'I.N.P.S. ad un suo ex dipendente, va determinato non alla stregua del criterio di rivalutazione previsto dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., che è applicabile solo ai crediti di lavoro, né alla stregua del criterio del ricorso agli indici del costo della vita elaborati per la determinazione dell'indennità integrativa speciale (legge 27 maggio 1959 n. 324), ma, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., in base ad uno dei parametri di riferimento (nella specie, quello del modesto consumatore) elaborati per la personalizzazione dell'obbligazione risarcitoria prevista da tale norma. La somma riconosciuta a tale titolo non può produrre interessi prima della pronuncia giudiziale in ordine all'an ed al quantum del risarcimento, sia perché fino a tale momento difettano le condizioni della liquidità e dell'esigibilità del credito - necessarie perché questo produca interessi di pieno diritto (art. 1282 cod. civ.) - sia perché la regola del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., per la quale sulla somma rivalutata sono dovuti gli interessi, non costituisce un principio generale, applicabile anche ai crediti non di lavoro sia, infine, perché il maggior danno risarcibile ai sensi del secondo comma del citato art. 1224 è quello ulteriore rispetto al danno ristorato dagli interessi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1990 numero 1133 (15/02/1990)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti