Cass. civile, sez. Lavoro del 1986 numero 7437 (12/12/1986)


Costituisce principio generale, valido quindi non solo ai fini della prescrizione, che i termini si computano secondo il calendario comune con necessaria inclusione in essi dei giorni festivi o comunque non lavorativi, a meno che le parti, disciplinando un determinato istituto che rientri nella loro autonomia privata o collettiva, non prevedano espressamente un diverso criterio. Tale principio trova quindi applicazione anche con riferimento alla specifica ipotesi di valutazione di un periodo di assenza non giustificato protrattosi per una durata tale da far ritenere, in base ad espressa pattuizione negoziale (nella specie, l' art. 50 del C.C.N.L. del 1976 per gli impiegati delle casse di risparmio) la volontà di dimissioni del lavoratore, salvo il potere-dovere del giudice di procedere alla specifica disamina e alla valutazione in concreto delle ragioni dell' assenza al fine di completamente stabilire se sia stata veramente in tutto o parzialmente ingiustificata.

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