Cass. civile, sez. Lavoro del 1986 numero 6785 (18/11/1986)


La responsabilità nei confronti di terzi per danni derivanti dalla omessa riparazione della cosa locata grava - ancorché si tratti di lavori di piccola manutenzione da effettuarsi dal conduttore ai sensi dell'art. 1576 c.c. - sul proprietario al quale, in base al principio di cui all'art. 2051 c.c., incombe l'obbligo della custodia e che, quale possessore dell'immobile, conserva i suoi poteri di ingerenza e di vigilanza sulla cosa locata e deve impedire che dalla stessa i terzi subiscano nocumento, a nulla rilevando la sua facoltà di rivalsa nei confronti del conduttore ovvero la circostanza che questi abbia omesso di dargli avviso della necessità delle riparazioni, incidendo siffatta omissione nell'ambito dei soli rapporti interni fra le parti del contratto di locazione e non potendo essere opposta dal proprietario-locatore ai terzi che abbiano, in conseguenza dell'omessa manutenzione, subito danni.

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