Cass. civile, sez. Lavoro del 1986 numero 1375 (04/03/1986)


“Il pregiudizio, previsto dal primo comma dell' art.. 428 cod. civ. perché l' atto unilaterale compiuto dalla persona che, sebbene non interdetta, si sia trovata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere, non ha un contenuto esclusivamente patrimoniale, ma è comprensivo di tutti gli effetti negativi derivanti dall' atto compiuto sull' intera sfera di interessi del soggetto. Pertanto, ove l' atto, di cui è chiesto l' annullamento, consista nelle dimissioni del lavoratore subordinato, rilevano anche - ai fini del riscontro del suddetto requisito del pregiudizio - i disagi derivanti dallo stato di disoccupazione, la situazione di insicurezza per la perdita del posto di lavoro, le reazioni negative a livello personale, familiare e sociale.”

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