Cass. civile, sez. Lavoro del 1984 numero 3750 (26/06/1984)


L' osservanza da parte del lavoratore di accordi sindacali, ancorché considerati pregiudizievoli di diritti patrimoniali irrinunciabili e tutelati da norme inderogabili, non integra una rinunzia in senso tecnico, ove manchi un atto in cui sia consacrata la volontà del lavoratore stesso di dismettere un diritto acquisito o di rinunciare ad un diritto futuro, con la conseguenza che non trova applicazione il disposto dell' art.. 2113 cod. civ., essendo consentito al lavoratore farne valere l' illegittimità, secondo le disposizioni comuni, per eventuale violazione di norme costituzionali o imperative concernenti diritti indisponibili. (Nella specie, i giudici del merito - la cui sentenza è stata confermata dalla C.S. - hanno riconosciuto la legittimità degli accordi sindacali, escludendo la violazione del principio della immutabilità della retribuzione).

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