Cass. civile, sez. Lavoro del 1982 numero 6614 (04/12/1982)


L' impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa per causa di forza maggiore (costituita, nella specie, dall' occupazione dello stabilimento ad opera di terzi) - il cui accertamento integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato - esclude l' obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, non essendo in tale ipotesi configurabile una situazione di mora credendi dell' imprenditore, la quale implica che il creditore rifiuti la prestazione senza un motivo legittimo, e non potendo il cosiddetto rischio d' impresa essere esteso ad eventi non connessi all' attività aziendale e assolutamente non dominabili dall' imprenditore medesimo.

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