Cass. civile, sez. Lavoro del 1982 numero 4437 (07/08/1982)


La responsabilità del professionista è attenuata allorché l'esecuzione dell'attività professionale richiestagli implichi, in relazione al caso concreto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, secondo la locuzione usata dall'art. 2236 c.c., da intendere nel senso che l'impegno intellettuale richiesto da tale caso sia superiore a quello professionale medio con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media. In siffatta ipotesi, pertanto, il professionista risponde verso il cliente, per danni a questi cagionati, soltanto quando nello svolgimento della sua attività si riscontrino dolo o colpa grave, con esclusione, quindi, della colpa lieve.La responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale possono concorrere allorché un unico comportamento risalente al medesimo autore, e quindi un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sé lesivo non solo di specifici diritti derivanti al contraente dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizi all' onore,alla propria incolumità personale ed alla proprietà di cui è titolare.La responsabilità del professionista è attenuata allorché l'esecuzione dell'attività professionale richiestagli implichi, in relazione al caso concreto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, secondo la locuzione usata dall'art. 2236 c.c., da intendere nel senso che l'impegno intellettuale richiesto da tale caso sia superiore a quello professionale medio con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media. In siffatta ipotesi, pertanto, il professionista risponde verso il cliente, per danni a questi cagionati, soltanto quando nello svolgimento della sua attività si riscontrino dolo o colpa grave, con esclusione, quindi, della colpa lieve.

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