Cass. civile, sez. III del 2019 numero 3971 (12/02/2019)




Qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un'inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore.
L'omesso pagamento del canone legittima il locatore ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore ed è infondata l'eccezione di nullità del contratto per inidoneità dell'immobile all'uso abitativo, e la conseguente richiesta di restituzione dei canoni pagati, se il conduttore ha usufruito del godimento dell'immobile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2019 numero 3971 (12/02/2019)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti