Cass. civile, sez. III del 2017 numero 10906 (05/05/2017)




In relazione all’illecito aquiliano, se una persona fornisce alla persona con cui intende compiere un atto sessuale completo un’ informazione non corrispondente al vero in ordine al suo attuale stato di fertilità o infertilità, a tacer d’altro, in concreto nulla ne può derivare in termini risarcitori, per il combinato disposto dell’art. 1227 cpv., e dell’art. 2056 c.c., comma I,: una persona che è in grado di svolgere un atto sessuale completo, infatti, non può – alla luce del notorio – ignorare l’esistenza di mezzi contraccettivi, il cui reperimento e utilizzo sono di tale agevolezza che non possono non essere ascritti alla “ordinaria diligenza” per chi, appunto, in quel determinato caso intende esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e non vuole invece avvalersi delle sue potenzialità generative.

L’obbligo del partner di rispettare la volontà della persona con cui intende compiere un atto sessuale completo si rinviene nell’ambito penale, come tutela però della libertà sessuale (art. 609 bis c.p. e ss.), e non della fertilità o infertilità dell’atto sessuale come scelta che l’uno possa imporre all’altro. Potrebbe sotto questo profilo semmai integrarsi, se uno degli esecutori dell’atto sessuale ha costretto l’altro ad adottare o a non adottare mezzi che incidono su tale potenzialità procreativa, il reato di violenza privata (art. 610 c.p.c.) che, peraltro, si commette appunto “con violenza o minaccia”, ovvero costrizione, e non con una eventuale menzogna.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2017 numero 10906 (05/05/2017)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti