Cass. civile, sez. III del 2015 numero 5201 (17/03/2015)



In tema di prelazione agraria, il ricorso ad una operazione negoziale complessa, avente ad oggetto il trasferimento di un fondo agricolo a mezzo di strumenti contrattuali che, pur leciti, siano finalizzati, nel loro nesso teleologico, ad impedire che l'affittuario eserciti la prelazione, così assicurando l'obiettivo che la legge vieta, deve costituire oggetto di indagine processuale, il cui accertamento, se positivo, non comporta la nullità dei contratti, esulando la fattispecie dalla previsione dell'art. 1418 c.c. e dalla tutela generalizzata di cui all'art. 1421 c.c., ma consente al titolare del diritto di retratto, attraverso un meccanismo di protezione che richiama le nullità relative, l'esercizio del medesimo diritto, mediante sostituzione dell'acquirente voluto dal venditore con il soggetto individuato dalla legge. (Nella specie, il ricorrente era coltivatore diretto di un fondo in proprietà dei convenuti, i quali, nello spazio di circa tre mesi, dopo avere ottenuto da un istituto di credito due mutui garantiti da ipoteca sul fondo, con successivo atto notarile avevano conferito lo stesso in una società di persone, con aumento del capitale sociale ed accollo del mutuo sulla medesima, per poi cedere, con un ultimo atto, le quote sociali ad altri soci).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2015 numero 5201 (17/03/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti