Cass. civile, sez. III del 2015 numero 19210 (29/09/2015)



Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell’assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell’art. 1920, comma III, c.c. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione) , deve essere interpretata nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente. Quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l’indennizzo debba corrispondersi agli eredi - tanto con formula generica, quanto a maggior ragione con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi -, tale clausola dev'essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per relationem, con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi, chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, commi II e II, c.c.), sia nel senso di correlare l'attribuzione dell'indennizzo a più soggetti così individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi, dovendosi invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale, di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, che le quote debbano essere dall’assicuratore liquidate in misura eguale.

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