Cass. civile, sez. III del 2014 numero 6203 (18/03/2014)




Deve escludersi che il comodato dell’immobile concesso a vita possa ritenersi precario laddove il termine del contratto esiste, per quanto prolungato per tutta l’esistenza del beneficiario, dovendo dunque ritenersi il termine certo nell’ an e incerto nel quando, ed escludersi che il comodante possa rientrare nella disponibilità del bene con la sola richiesta di restituzione risultando invece necessario all’uopo un grave inadempimento del comodatario o un comprovato bisogno improvviso del comodante (artt. 1804, comma III; 1809 e 1811 c.c.).

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