Cass. civile, sez. III del 2011 numero 19732 (27/09/2011)




In presenza di leasing traslativo e di inadempimento dell’utilizzatore trova applicazione l’art. 1526 c.c., con la conseguenza che devono essere restituiti i canoni già corrisposti ma deve riconoscersi un equo indennizzo per il godimento da parte dell’utilizzatore dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche le quote destinate al trasferimento finale dei beni stessi.

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