Cass. civile, sez. III del 2004 numero 23199 (13/12/2004)


In ipotesi di rappresentanza apparente, chi invoca la propria incolpevole aspettativa deve fornire esclusivamente la prova di aver confidato senza colpa nella situazione apparente; non occorre, invece, l’ulteriore elemento costituito dal comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l’apparenza, poiché la posizione giuridica di colui al quale la situazione giuridica appare, senza sua colpa, esistente, deve essere tutelata, nel conflitto di interessi contrapposti, anche senza ed indipendentemente dal concorso di un simile elemento.L’art. 1398 c.c., nel riconoscere la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole, con il quale ha contrattato senza avere i poteri rappresentativi, dà rilievo soltanto alla posizione soggettiva del terzo contraente che, per ottenere il risarcimento del danno, deve provare di avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto, mentre prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva del falsus procurator, del quale, pertanto, resta irrilevante accertare l’intenzionalità o il dolo, ovvero la colpa nella causazione del danno.

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