Cass. civile, sez. III del 2004 numero 20909 (28/10/2004)


In tema di prelazione agraria, la prova della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del relativo diritto spetta a chi lo esercita, a nulla rilevando il difetto di espressa contestazione di controparte, potendosi ritenere dimostrata la sussistenza di tale diritto solo se questo sia ammesso dal convenuto espressamente o implicitamente, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la contestazione, e non certo per il semplice ritardo della contestazione stessa, specie quando questa, non configurando un'eccezione in senso proprio, bensì una mera deduzione difensiva per la sua afferenza a una condizione costitutiva del diritto azionato nel giudizio, era rilevabile d'ufficio e cosi rientrava cogentemente nel thema decidendum.L'esclusione della prelazione in materia agraria prevista dall'art. 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965 n. 590 nei casi in cui il terreno offerto in vendita sia destinato dal piano regolatore a utilizzazione edilizia, industriale o turistica, dev'essere applicata non solo per i terreni direttamente interessati dall'insediamento delle opere edilizie o industriali, ma anche agli spazi complementari previsti dallo strumento urbanistico, quali le strade di accesso, gli svincoli stradali, le zone di protezione poste ai margini delle strade, perché la funzione complementare di queste aree imprime loro la medesima destinazione che è assegnata agli spazi previsti per le opere principali sottraendole alla preesistente destinazione agricola, senza che a ciò osti l'astratta possibilità di una loro temporanea utilizzazione agricola, che rimarrebbe, comunque di mero fatto (in termini, Cassazione 1° luglio 1994 n. 6273).In tema di prelazione e riscatto agrario il giudice del merito è tenuto, infatti, comunque, ex officio alla verifica della sussistenza in concreto di tutte le molteplici condizioni volute dalla legge per l'accoglimento della domanda (Cassazione, sentenza 12 agosto 2000 n. 10789) e, ovviamente, ove a tanto non abbia provveduto il giudice di primo grado può intervenire quello d'appello (specie nell'eventualità in cui, come nella specie, l'appellante abbia espressamente proposto la questione). In particolare, i requisiti indicati dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario costituiscono condizioni dell'azione e devono essere accertati dal giudice d'ufficio, per cui non incorre in vizio di ultrapetizione, né viola il giudicato interno, il giudice d'appello che rilevi d'ufficio la mancanza degli anzidetti presupposti di fatto nel caso in cui la questione non sia stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2004 numero 20909 (28/10/2004)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti